STATUTO ASSOCIAZIONE EX L.R. 28/96 |
ART. 1
COSTITUZIONE
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È costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata “Il gira sole”.
L'associazione è apartitica ed apolitica. |
ART. 2
SEDE
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L’associazione ha sede a Bergamo, Via Orio n. 7 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga
opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. |
ART. 3
OGGETTO E SCOPO
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L'associazione si propone di perseguire le seguenti finalità: la promozione, organizzazione e gestione di attività dirette a
svolgere un servizio di formazione e promozione culturale e sociale; lo svolgimento di attività dirette agli associati e
non, nonché di attività di propaganda ed informazione. |
ART. 4
ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI
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Gli associati hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.
Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione
con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri
dell'associazione.
Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell'associazione e favorendone lo sviluppo e la
crescita.
Concorrono alla gestione dell'associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente,
partecipando all'elezione delle cariche associative.
Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità
dell’associazione. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all'attuazione di un particolare
programma. |
ART. 5
AMMISIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
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L’ammissione del nuovo associato è disposta dal consiglio direttivo, a seguito di domanda scritta presentata
dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell’importo e con le modalità fissate
annualmente dal consiglio direttivo. Attraverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il
richiedente può ricorrere al collegio dei probiviri, la cui decisione non può essere impugnata.
La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è
intrasmissibile agli eredi.
L’associato non in regola nel pagamento di almeno una annualità associativa, salvo giustificato motivo, può essere
escluso dall’associazione.
Può altresì essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte
dell’associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
L'esclusione dell'associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all'interessato: ogni
associato può ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri secondo quanto disposto dall’art. 15 del
presente statuto.
Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso
quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare 1’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei
confronti dell’associazione. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa. |
ART. 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
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Sono organi dell’associazione: |
| - | l’assemblea degli associati; |
| - | il consiglio direttivo; |
| - | il presidente. |
Possono essere poi nominati:
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| - | il collegio dei probiviri; |
| - | il collegio dei revisori dei conti. |
ART. 7
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
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L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti
nell’apposito registro.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di tre associati.
L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell'associato alla vita associativa ed in
particolare all’organizzazione e alla programmazione dell’attività associativa, nonché momento di confronto in cui il
singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.
L’assemblea ha i seguenti compiti: |
| a) | delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione; |
| b) | discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo; |
| c) | approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; |
| d) | approva eventuali regolamenti interni; |
| e) | elegge il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti; |
| f) | delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione. |
ART. 8
CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
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L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax a tutti gli
associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo
dell'assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.
Della convocazione dell'assemblea può essere data la notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati
possono averne conoscenza.
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia
necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell'associazione.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati. |
ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO (O D'AMMINISTRAZIONE) DURATA
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L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici
membri eletti dall’assemblea fra i propri associati.
Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e
straordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali dell'assemblea e, specificatamente: |
| a) | formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; |
| b) | predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell’assemblea; |
| c) | propone eventuali regolamenti interni all’assemblea; |
| d) | propone le modifiche allo statuto all’assemblea; |
| e) | stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati. |
Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario.
I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti dall’assemblea degli associati. I consiglieri svolgono la
loro attività gratuitamente.
Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l'esercizio delle attività dell’associazione.
I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione,
chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.
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ART. 10
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO
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Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea
degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di
urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione,
assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.
Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o,
su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli
atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza. |
ART. 11
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI
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Il collegio dei probiviri può essere eletto dall'assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità
morali.
Il suo compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all'associazione o in occasione di fatti ed episodi
che possono arrecare grave nuocimento alla vita associativa o tali da offuscare il buon nome dell'associazione.
Il collegio dei revisori dei conti può essere eletto dalla assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.
Verifica la regolarità della gestione amministrativa, fiscale e contabile dell'associazione, controllando periodicamente la
regolare tenuta formale e sostanziale dei libri sociali.
Ha il potere di richiamare il consiglio direttivo ai suoi obblighi, qualora rilevi, in occasione di ispezioni e controlli,
irregolarità di ordine contabile.
Redige la relazione annuale da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti sono composti da tre membri ciascuno che eleggono tra loro il
proprio presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili. |
ART. 12
PATRIMONIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE
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Il patrimonio dell'associazione è costituito da: |
| a) | beni mobili ed immobili; |
| b) | fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; |
| c) | erogazioni, donazioni e lasciti. |
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
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| a) | quote associative; |
| b) | utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere
commerciale ed ai fini istituzionali; |
| c) | contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse; |
| d) | contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati; |
| e) | interessi attivi ed altre rendite patrimoniali; |
| f) | altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche; |
| g) | ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. |
È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione.
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ART. 13
SCIOGLIMENTO
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Lo scioglimento dell'associazione è disposto dall'assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità
dell’assemblea ordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica
utilità, sociali e umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe. |
ART. 14
MODIFICHE DELLO STATUTO
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Le modifiche dello statuto sono disposte dall’assemblea straordinaria, convocata con le medesime modalità
dell’assemblea ordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In ogni caso non possono essere
apportate modifiche statutarie che portino a snaturare la connotazione tipica dell’associazione, venendo a stravolgere
le finalità sostanziali della stessa. |
ART. 15
CONTROVERSIE
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Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al collegio di probiviri, con esclusione di
ogni altra giurisdizione.
L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o
dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera
raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata. |
ART. 16
NORME INTEGRATIVE
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e
delle leggi in materia. |